Prevenire è meglio che curare !

Il detto, sebbene coniato in ambito medico, calza a pennello.

Entro il 10 febbraio 2026 gli intermediari di assicurazione dovranno adeguare i loro MUP, come previsto dal Provvedimento IVASS n.169/26 pubblicato in G.U.

Ebbene, quale migliore occasione per ripensare all’importanza dei documenti precontrattuali ed alle conseguenze che possono derivare dalla scarsa attenzione che spesso viene loro dedicata.

Spesso (troppo spesso) si vedono infatti informative precontrattuali copiate ed incollate, non pertinenti, incongruenti rispetto all’attività svolta dal distributore e/o questionari per la valutazione delle esigenze e richieste del cliente inadeguati per la loro finalità.

Troppo spesso ci si sente dire che si tratta di documenti che il cliente non legge e che al cliente non interessano.

Ma è così solo all’apparenza.

Le possibili irregolarità nella condotta di mercato degli intermediari assicurativi vengono infatti segnalate all’Autorità (IVASS) proprio dai clienti (nonché da imprese di assicurazione, altri intermediari, organi di Polizia) e danno luogo (come in passato) ad interventi di vigilanza, rivolti (tra i molteplici obiettivi) a perseguire il rafforzamento dei controlli che gli intermediari devono attuare sulla propria rete di vendita al fine di garantire, nell’interesse dei clienti, il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa, con specifico riferimento:

– alla trasparenza dell’informativa precontrattuale (e contrattuale),

– alla rispondenza dell’adeguatezza dei contratti offerti alle esigenze della clientela.

I reclami dei contraenti si focalizzano anch’essi sul momento assuntivo del contratto, in coerenza con la rilevanza di ruolo degli intermediari nel collocamento dei rischi, sottolineando l’inadeguatezza delle soluzioni assicurative sottoscritte rispetto alle richieste ed esigenze assicurative formulate.

Ed anche i procedimenti sanzionatori si collegano (oltre a fatti di decisa maggiore rilevanza) a tali aspetti, ovvero all’inadeguatezza dei contratti offerti ed all’omesso controllo dell’operatività della rete di collaboratori.

Quale dunque il primo (anche se, ovviamente, non l’unico) passo per evitare segnalazioni, reclami, accertamenti ispettivi, procedimenti sanzionatori dell’Autorità di Vigilanza del mercato assicurativo ?

Esaminare la documentazione precontrattuale in uso presso la propria struttura (nello specifico per quanto di rilievo nella presente esposizione):

-il Modulo Unico Precontrattuale (MUP, differenziato per tipologia di prodotto),

-i questionari per la rilevazione delle esigenze e delle richieste dei clienti (Demands & Needs).

E verificare, con attenzione, che siano corretti, trasparenti, veritieri, adeguati, pertinenti ed aggiornati.

Quale occasione migliore dell’aggiornamento dei MUP ?

Ricordate, entro il 10.02.26 !

Alla prossima …

Emanato il nuovo Provvedimento IVASS

L’ IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 122 del 7 ottobre 2022 (per il provvedimento integrale clicca qui) con il quale ha disposto termini e modalità di pagamento del contributo di vigilanza per l’ anno 2022 a carico degli intermediari iscritti nei RUI.

D: Chi è tenuto al pagamento del contributo ?

R: Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche a titolo accessorio, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2022.

D: Qual è la misura del contributo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B ?

R: La misura, determinata dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022, è di:

€ 40,00 (agenti di assicurazione e broker – persone fisiche);

€ 230,00 (agenti di assicurazione e broker – persone giuridiche);

Per gli iscritti nelle sezioni C e D clicca qui

D: Qual è la data di scadenza per il pagamento del contributo ?

R: Al più tardi entro 30 giorni dal 7 ottobre 2022 (data del Provvedimento IVASS) ovvero entro il giorno 6 novembre 2022.

D: Quali sono le modalità di pagamento ?

R: I pagamenti dovranno avvenire attraverso il sistema PagoPA (per le istruzioni tecniche clicca qui).

D: Possono essere utilizzate modalità diverse di pagamento ?

R: No, pagamenti effettuati con modalità diverse non potranno considerarsi validi per l’ assolvimento dell’obbligo di legge.

D: Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza ?

Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento l’ IVASS avvierà, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI.

Il mancato pagamento del contributo comporterà inoltre l’avvio della procedura di riscossione coattiva.

 

Emanato il nuovo Regolamento IVASS

 

Per dare attuazione alla normativa nazionale ed europea, in tema di tutela dei consumatori, il 30 agosto 2022 l’IVASS ha emanato il Regolamento n. 53, recante disposizioni per l’utilizzo di incaricati esterni alle attività di mystery shopping.

Con mystery shopping si definiscono le attività dirette all’acquisto (o al compimento di atti prodromici all’acquisto) di prodotti assicurativi e servizi assicurativi rivolti ai consumatori, anche per il tramite di canali online/telematici (cd. mystery surfing), condotte in incognito dall’IVASS o affidate dall’Autorità di Vigilanza ad un incaricato esterno, nei confronti di imprese ed intermediari di assicurazione.

Il Regolamento disciplina requisiti (professionalità, esperienza ed indipendenza), compiti e corrispettivo (secondo criteri di mercato atti a garantire qualità ed affidabilità) dell’incaricato esterno.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.