1° luglio 2026

Antiriciclaggio – Nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

Dal 1° luglio 2026 si applicano le nuove istruzioni e le indicazioni operative per adempiere all’obbligo di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Autorità Italiana indipendente con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha infatti emanato il Provvedimento 18 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31.12.2025), contenente le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della “collaborazione attiva”.

Come riportato nelle definizioni dell’indicato Provvedimento, per “collaborazione attiva” deve intendersi l’insieme di comportamenti e misure organizzative, procedurali, informatiche e di formazione che il destinatario, considerate le proprie caratteristiche, dimensioni e natura dell’attività svolta, adotta al fine di adempiere all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

I destinatari cui il Provvedimento è rivolto vede, tra i tanti, gli operatori bancari e finanziari, gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui operanti nei rami Vita ed i professionisti.

Opportuno segnalare che nell’emanazione del suindicato Provvedimento è venuto in rilievo, tra gli altri, il Provvedimento UIF 12 maggio 2023, recante indicatori di anomalia nonché modelli e schemi di comportamento anomali, sul piano economico e finanziario, predisposti e classificati al fine di agevolare i destinatari nell’individuazione delle operazioni sospette.

Per l’ambito assicurativo, risulta di particolare interesse richiamare l’indice di anomalia n. 19 (ed i relativi sub-indici) in merito all’ “Operatività attinente a polizze assicurative nei rami vita che per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l’intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica”.

A partire dallo stesso 1° luglio 2026, non trovano più applicazione il Provvedimento UIF 4 maggio 2011 ed i relativi allegati.

IVASS e Mystery Shopping

Processo di Vendita Online dei Prodotti Assicurativi Ramo Danni

L’IVASS, tramite Comunicato Stampa, annuncia la propria partecipazione alla seconda campagna congiunta di mystery shopping nel settore assicurativo europeo, decisa da EIOPA (Autorità Europea di Vigilanza delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali o Professionali).

Mentre la prima campagna (la prima, in assoluto, coordinata a livello UE) avviata nel 2024, si era concentrata sulla vendita di prodotti di investimento assicurativi, questa campagna (la seconda) esaminerà invece la vendita online dei prodotti assicurativi nel ramo danni.

Il mystery shopping è un’attività diretta all’acquisto (o al compimento di atti prodromici all’acquisto) di prodotti e servizi assicurativi, effettuata –in incognito– da soggetti appositamente formati, i quali si comportano come potenziali consumatori, mediante visite di persona presso i distributori ovvero interazioni online tramite canali digitali (cd. mystery surfing), per cogliere e valutare l’esperienza reale dei consumatori.

Il mystery shopping rappresenta dunque uno strumento a supporto dell’azione di vigilanza dell’IVASS, atto ad agevolare la verifica della corretta applicazione (da parte degli intermediari di assicurazione) delle norme regolamentari e consentire la raccolta di informazioni sul reale processo di vendita dei prodotti assicurativi, per coglierne altresì rischi ed opportunità.

I risultati della seconda campagna, che verrà svolta in dieci Stati membri (tra cui l’Italia) verranno pubblicati nella prima metà del 2027.

Rottura di schede elettroniche e danno da fenomeno elettrico

Cosa fare per evitare il prodursi dell’evento (e del danno)

L’energia erogata dovrebbe essere stabile e costante.

Ma così non è !

Numerosi sono, infatti, i fattori esterni di distorsione e di causazione dell’instabilità della corrente:

-variazioni rapide e temporanee (sbalzi di tensione) che si manifestano come:

  • aumenti improvvisi della tensione elettrica (sovratensioni/picchi) oppure
  • cadute improvvise della tensione (sottotensioni/cali di tensione/micro-interruzioni),

-“switch” tra le diverse fonti di energia utilizzate (rete, fotovoltaico, BESS),

-interruzioni prolungate (blackout),

-perturbazioni del campo elettromagnetico.

Questi fattori sono causa comune di danneggiamento dei dispositivi IT, malfunzionamenti o interruzioni nel funzionamento degli apparecchi, riduzione della resistenza elettrica all’interno dei circuiti, rottura delle schede elettroniche – specie a causa dei fenomeni legati al distacco della corrente, al conseguente suo ripristino ed al riattacco contemporaneo dei dispositivi elettrici dopo lo sbalzo – fino ad arrivare all’estremo di potenziali scosse, folgorazioni, surriscaldamenti o incendi.

Ogni sbalzo di corrente, qualsiasi micro-interruzione, calo o picco di tensione impatta e danneggia attrezzature ed impianti produttivi.

Nello specifico l’impatto si registra su impianti, apparecchi, dispositivi e attrezzature, cagionando:

funzionamento irregolare,

– manutenzione più frequente,

costi per riparazioni e sostituzioni,

– tempi per pulizia e sanificazione (previo riavvio degli apparati),

degrado/usura prematura,

durata di vita ridotta,

rottura di schede elettroniche e altri componenti.

E’ possibile prevenire ed evitare l’evento inserendo uno stabilizzatore di corrente ad algoritmo dinamico, a monte dell’impianto elettrico del sito produttivo (o del complesso residenziale).

Così si stabilizza l’energia in entrata e si evitano picchi, cali di tensione e micro-interruzioni (ed i danni conseguenti, diretti ed indiretti).

E così facendo il broker e la compagnia di assicurazione evitano il ripetersi di aperture di sinistri, incarichi ai periti, impiego di tempo e risorse dell’ufficio sinistri, contestazioni con la società assicurata sull’importo dell’indennizzo (a causa di franchigie, stop loss e vetustà dell’impianto/dispositivo, ecc. l’assicurato non riceverà mai l’integrale valore del bene danneggiato), perdita di fiducia, interruzione o persino rottura del rapporto.