IVASS e Mystery Shopping

Processo di Vendita Online dei Prodotti Assicurativi Ramo Danni

L’IVASS, tramite Comunicato Stampa, annuncia la propria partecipazione alla seconda campagna congiunta di mystery shopping nel settore assicurativo europeo, decisa da EIOPA (Autorità Europea di Vigilanza delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali o Professionali).

Mentre la prima campagna (la prima, in assoluto, coordinata a livello UE) avviata nel 2024, si era concentrata sulla vendita di prodotti di investimento assicurativi, questa campagna (la seconda) esaminerà invece la vendita online dei prodotti assicurativi nel ramo danni.

Il mystery shopping è un’attività diretta all’acquisto (o al compimento di atti prodromici all’acquisto) di prodotti e servizi assicurativi, effettuata –in incognito– da soggetti appositamente formati, i quali si comportano come potenziali consumatori, mediante visite di persona presso i distributori ovvero interazioni online tramite canali digitali (cd. mystery surfing), per cogliere e valutare l’esperienza reale dei consumatori.

Il mystery shopping rappresenta dunque uno strumento a supporto dell’azione di vigilanza dell’IVASS, atto ad agevolare la verifica della corretta applicazione (da parte degli intermediari di assicurazione) delle norme regolamentari e consentire la raccolta di informazioni sul reale processo di vendita dei prodotti assicurativi, per coglierne altresì rischi ed opportunità.

I risultati della seconda campagna, che verrà svolta in dieci Stati membri (tra cui l’Italia) verranno pubblicati nella prima metà del 2027.

Rottura di schede elettroniche e danno da fenomeno elettrico

Cosa fare per evitare il prodursi dell’evento (e del danno)

L’energia erogata dovrebbe essere stabile e costante.

Ma così non è !

Numerosi sono, infatti, i fattori esterni di distorsione e di causazione dell’instabilità della corrente:

-variazioni rapide e temporanee (sbalzi di tensione) che si manifestano come:

  • aumenti improvvisi della tensione elettrica (sovratensioni/picchi) oppure
  • cadute improvvise della tensione (sottotensioni/cali di tensione/micro-interruzioni),

-“switch” tra le diverse fonti di energia utilizzate (rete, fotovoltaico, BESS),

-interruzioni prolungate (blackout),

-perturbazioni del campo elettromagnetico.

Questi fattori sono causa comune di danneggiamento dei dispositivi IT, malfunzionamenti o interruzioni nel funzionamento degli apparecchi, riduzione della resistenza elettrica all’interno dei circuiti, rottura delle schede elettroniche – specie a causa dei fenomeni legati al distacco della corrente, al conseguente suo ripristino ed al riattacco contemporaneo dei dispositivi elettrici dopo lo sbalzo – fino ad arrivare all’estremo di potenziali scosse, folgorazioni, surriscaldamenti o incendi.

Ogni sbalzo di corrente, qualsiasi micro-interruzione, calo o picco di tensione impatta e danneggia attrezzature ed impianti produttivi.

Nello specifico l’impatto si registra su impianti, apparecchi, dispositivi e attrezzature, cagionando:

funzionamento irregolare,

– manutenzione più frequente,

costi per riparazioni e sostituzioni,

– tempi per pulizia e sanificazione (previo riavvio degli apparati),

degrado/usura prematura,

durata di vita ridotta,

rottura di schede elettroniche e altri componenti.

E’ possibile prevenire ed evitare l’evento inserendo uno stabilizzatore di corrente ad algoritmo dinamico, a monte dell’impianto elettrico del sito produttivo (o del complesso residenziale).

Così si stabilizza l’energia in entrata e si evitano picchi, cali di tensione e micro-interruzioni (ed i danni conseguenti, diretti ed indiretti).

E così facendo il broker e la compagnia di assicurazione evitano il ripetersi di aperture di sinistri, incarichi ai periti, impiego di tempo e risorse dell’ufficio sinistri, contestazioni con la società assicurata sull’importo dell’indennizzo (a causa di franchigie, stop loss e vetustà dell’impianto/dispositivo, ecc. l’assicurato non riceverà mai l’integrale valore del bene danneggiato), perdita di fiducia, interruzione o persino rottura del rapporto.

Garantiamo assistenza e consulenza ai clienti, italiani e non italiani, sulla definizione delle politiche aziendali, sulla programmazione ed attuazione delle misure organizzative ed operative più idonee a gestire il rischio di riciclaggio, predisponendo un’adeguata struttura di controlli sul rispetto della normativa (compliance) e sull’adeguato presidio di tale rischio.

Costituisce nostro obiettivo primario la prevenzione dell’utilizzo illecito dei clienti quale veicolo per finalità di riciclaggio (Anti-Money Laundering) o finanziamento del terrorismo (Counter-Terrorist Financing) e la protezione contro ogni possibile azione di responsabilità e/o disciplinare, a titolo personale e/o della persona giuridica, derivante da leggi e regolamenti di settore.

Cristina Bole Discusses about the Legal and Regulatory Framework in the EU to Prevent Money Laundering in Insurance – NYSBA Webinar

Domini e sotto-domini internet usati per promozione e/o collocamento di contratti di assicurazione.

Lo Schema di Provvedimento di Modifica del Regolamento IVASS n. 40/2018, prevedeva l’aggiunta di alcuni commi dopo il comma 3 dell’art. 78 di detto Regolamento.

Il comma 3-ter, in specie, come formulato dal Provvedimento di Modifica, recitava:

Le informazioni di cui al comma 3-bis sono trasmesse all’IVASS, entro i 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da: … “ [omissis].

In virtù di tale disposizione regolamentare, nei 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet – ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza – si sarebbe dovuto comunicare all’Autorità di Vigilanza detto dominio internet.

La disposizione dello Schema di Provvedimento di Modifica non forniva però il momento iniziale dal quale far decorrere il termine per la comunicazione nel caso in cui il dominio internet venisse utilizzato (per effettuare promozione/collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza) soltanto in un momento successivo alla sua registrazione.

Non risultavano infatti applicabili:

-né la disposizione del comma 3-ter, non potendosi far data dalla registrazione del dominio internet (il dominio infatti era già registrato, ma sino a quel momento utilizzato solo per finalità informative, non promozionali/non di collocamento);

-né la disposizione del comma 3-quater, non trattandosi di variazione del dominio internet (il dominio infatti rimaneva identico).

Ne derivava:

-l’obbligo di comunicazione, entro un preciso termine, ove l’utilizzo del dominio internet (per promozione/collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza) fosse avvenuto all’atto di registrazione del dominio stesso;

-assenza di corrispondente previsione regolamentare, ove l’utilizzo del dominio internet (sebbene per le medesime finalità di cui sopra) fosse avvenuto in un momento successivo alla registrazione del dominio stesso.

Situazioni uguali sarebbero state quindi regolamentate con modalità difformi, in contrasto con le finalità di tutela degli utenti, degli intermediari e con la ratio della modifica normativa.

Per superare la suesposta criticità, sarebbe stato necessario riformulare la disposizione normativa secondaria.

La nostra osservazione/proposta è stata condivisa.

L’IVASS ha infatti convenuto sull’opportunità di chiarire meglio le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione del dominio/sotto-dominio ai casi indicati ed, a tal fine, è stato riformulato l’articolo 11 (disposizioni transitorie) che ora prevede che i soggetti obbligati comunichino i domini già registrati ed i sotto-domini già utilizzati entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle istruzioni tecniche relative al Provvedimento.

 

In vigore il Provvedimento IVASS n. 128/23

Sulla registrazione dei domini e dei sotto-domini internet.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 è entrato in vigore il Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023, modificativo ed integrativo del Regolamento IVASS n. 40/18.

Per la promozione ed il collocamento (o per la sola promozione) di contratti di assicurazione, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B ed F del RUI possono avvalersi esclusivamente del dominio internet e dei sotto-domini internet comunicati all’IVASS.

La comunicazione va inviata all’Autorità di Vigilanza entro i 30 giorni successivi alla data di registrazione del dominio stesso, seguendo le istruzioni tecniche fornite dall’IVASS.

Soggetti all’obbligo di comunicazione sono gli stessi intermediari iscritti nelle sezioni A, B ed F anche relativamente alle persone fisiche e società iscritte nella sezione E di cui si avvalgono, nonché gli intermediari iscritti nella sezione D (con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo), gli intermediari inseriti nell’Elenco annesso e le imprese di assicurazione relativamente ai propri produttori diretti iscritti nella sezione C.

Eventuali variazioni del dominio internet andranno comunicate con le stesse modalità e termini.

Per quanto riguarda i domini e sotto-domini preesistenti all’introduzione del nuovo obbligo di comunicazione, in condivisione con la nostra osservazione/proposta formulata nel Documento di consultazione n.7/22, l’IVASS ha convenuto sull’opportunità di chiarire meglio le relative modalità di applicazione ed, a tal fine, ha riformulato l’articolo 11 (disposizioni transitorie) prevedendo che i soggetti obbligati comunichino i domini già registrati ed i sotto-domini già utilizzati entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle istruzioni tecniche relative al Provvedimento.