Contrasto al Greenwashing: cosa cambia per le Imprese dal 27 settembre 2026

Termini come “green, eco-friendly, a impatto zero” sono entrati, da tempo, nella comunicazione aziendale. Dal 27 settembre 2026, però, cambia tutto. La Direttiva UE (cd. EmpCo) impone infatti un radicale cambio nelle modalità con cui le imprese promuovono la propria sostenibilità, con l’obiettivo di proteggere i consumatori da messaggi generici o ingannevoli.
Con quale impatto per le imprese?
I consulenti legali ed i broker di assicurazione come possono assistere i propri clienti?
I divieti introdotti dalla Direttiva UE
La Direttiva introduce una “black list” di pratiche commerciali ritenute (sempre) sleali, includendovi espressamente il greenwashing.
In assenza di prove scientifiche, spiegazioni chiare e basate su prove affidabili o sistemi di certificazione indipendenti, non sarà più possibile usare asserzioni ambientali generiche (es. termini come “ecologico”, “biodegradabile”) o etichette di sostenibilità.
Così non sarà possibile dichiarare la neutralità climatica (es. “a impatto zero”), se il risultato deriva unicamente dalla compensazione delle emissioni di gas serra.
L’impatto per le imprese
Ambito Legale: adeguamento alla normativa o contenzioso/sanzioni?
Accertare il caso di greenwashing sarà ora molto più agevole, visto il perimetro normativo “blindato” che include la nuova black list di divieti assoluti ed elimina la necessità di valutazioni caso per caso.
Le conseguenze per le imprese che non si adeguano, saranno estremamente onerose, in termini economici: a seconda del Paese, si può arrivare ai 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo per le violazioni più gravi (Italia), oppure al 10% del fatturato annuo in determinati casi di frode (Francia) oppure ai 50.000 € per ogni singola violazione più la restituzione obbligatoria di tutti i profitti generati grazie al greenwashing (Germania).
Le Autorità potranno inoltre disporre provvedimenti inibitori (ritiro immediato dei prodotti dal mercato) e imporre l’obbligo di pubblicare il provvedimento di condanna su quotidiani o siti web, cagionando così all’impresa un danno d’immagine/reputazionale che spesso supera il valore della sanzione pecuniaria.
Entro il 27 settembre 2026 le imprese dovranno dunque:
– predisporre strumenti adeguati e procedure interne, per documentare -con dati e prove verificabili- la veridicità di ogni asserzione ambientale;
– aggiornare le comunicazioni commerciali (comprese quelle digitali), le etichette ed i materiali promozionali.
Ambito Assicurativo: copertura assicurativa o esclusione?
In linea generale, le polizze D&O non escludono automaticamente o esplicitamente il greenwashing. La copertura comunque non è affatto scontata, a causa dell’inserimento di clausole standard di esclusione per:
-dolo e condotta intenzionale (ove venga accertato, con sentenza definitiva, che i manager hanno diffuso comunicazioni ingannevoli o fraudolente sapendo della falsità dei dati ambientali);
-inquinamento (anche se il dibattito legale è ormai superato, alcuni assicuratori usano ancora questa esclusione per negare la copertura);
-Personal and Advertising Injury (danni legati a pubblicità ingannevole e violazioni del marketing).
Negli ultimi anni, le compagnie si sono mosse in direzioni non univoche, con l’introduzione nei contratti di assicurazione:
i) clausole esplicite di esclusione per greenwashing o violazione di specifiche normative ambientali, per limitare la propria esposizione, oppure al contrario
ii) estensioni di polizza a copertura di spese di “crisis management” per danno reputazionale da ESG.
Checklist per consulenti e broker:
- Il contratto di assicurazione D&O delle imprese vostre clienti prevede esclusioni standard e specifiche sul greenwashing?
- Gli strumenti ed i processi interni adottati dai vostri clienti impresa rispettano le nuove disposizioni?
- Le comunicazioni commerciali (anche quelle digitali), le etichette ed i materiali promozionali dei vostri clienti impresa sono conformi alla nuova normativa?
