
1° luglio 2026
Antiriciclaggio – Nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
Dal 1° luglio 2026 si applicano le nuove istruzioni e le indicazioni operative per adempiere all’obbligo di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Autorità Italiana indipendente con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha infatti emanato il Provvedimento 18 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31.12.2025), contenente le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della “collaborazione attiva”.
Come riportato nelle definizioni dell’indicato Provvedimento, per “collaborazione attiva” deve intendersi l’insieme di comportamenti e misure organizzative, procedurali, informatiche e di formazione che il destinatario, considerate le proprie caratteristiche, dimensioni e natura dell’attività svolta, adotta al fine di adempiere all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
I destinatari cui il Provvedimento è rivolto vede, tra i tanti, gli operatori bancari e finanziari, gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui operanti nei rami Vita ed i professionisti.
Opportuno segnalare che nell’emanazione del suindicato Provvedimento è venuto in rilievo, tra gli altri, il Provvedimento UIF 12 maggio 2023, recante indicatori di anomalia nonché modelli e schemi di comportamento anomali, sul piano economico e finanziario, predisposti e classificati al fine di agevolare i destinatari nell’individuazione delle operazioni sospette.
Per l’ambito assicurativo, risulta di particolare interesse richiamare l’indice di anomalia n. 19 (ed i relativi sub-indici) in merito all’ “Operatività attinente a polizze assicurative nei rami vita che per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l’intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica”.
A partire dallo stesso 1° luglio 2026, non trovano più applicazione il Provvedimento UIF 4 maggio 2011 ed i relativi allegati.

